Res Publica SPQR

Costituzione della Res Publica SPQR Repubblica Romana

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(Autorità Res Publica)


Costituzione

Partiti






I

 

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

 

Noi che ci dichiariamo cittadini romani, crediamo fermamente che la Res Publica Romana sia un’istituzione ininterrotta e mai deceduta, convinti che se v'è ancora un romano che sente nel proprio sangue la voglia di servire la patria degli avi, là ancora c'è Roma, perché essa non è un posto, ma la nostra civiltà. Decisi a riprendere le antiche istituzioni e consuetudini della nostra vera patria, Roma, nutrice di popoli e di cultura, dichiariamo la rinascita dello Stato Romano e della Res Publica.
Pertanto dichiariamo ristabilita l'autorità romana il cui popolo si costituisce in libero e sovrano stato retto dal diritto, affermando la sua indipendenza, dignità e sovranità.
Dichiariamo, sui suoi liberi cittadini, decaduta ogni velleità di paese straniero e ogni soprus.
Dichiariamo ristabiliti le sue istituzioni e i suoi simboli, in tutta la loro totale eredità, ricevuti interi dall'ultimo suo legittimo imperatore Costantino XI.
Dichiarata decaduta la dinastia Paleologa, illegittime le pretese di ogni suo lontano discendente e di quelle dinastie che ne abbiano in ogni tempo rivendicata l'eredità sino ad ora.
Rivendichiamo i territori che in ogni tempo le furono appartenuti e invitiamo tutti i popoli ad aderire spontaneamente all'universalità romana, al suo stato ed alle sue istituzioni.
Noi, firmato tale atto, dichiariamo rinata Roma e il suo popolo. Dunque il popolo romano tutto costituisce la Res Publica SPQR Repubblica Romana.

Il 13 Febbraio Anno Domini 2007, 2760 ab Urbe Condita, Caio Giulio Aquila, Caio Regolo Cicerone e Antonio Aurelio Ottaviano hanno sancito la nascita di Res Publica SPQR Repubblica Romana. A seguito del Plebiscito Popolare del I Marzo, Res Publica ha scelto di divenire una micronazione ufficiale con aspirazione alla sovranità. Noi affermiamo tutto ciò con cuore fermo, ritenendoci uomini liberi.

Con quest’atto formale è perpetrata con continuità l’universalità della Res Publica Romana e ricostituito lo stato romano secondo le forme sancite dalla sua nuova costituzione.

II

 

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1


La Res Publica è un'istituzione eterna ed universale. Essa è una repubblica con principato e consolato di natura meritocratica e democratica.
Il merito è il principio fondamentale per il riconoscimento dell'impegno individuale del cittadino.
La Res Publica è formata dall'associarsi, volontario e consapevole di individui, che volontariamente aderiscono al nuovo Stato e volontariamente secedeno dagli altri.

 

Art. 2


La libertà, la dignità e tutti gli altri diritti inalienabili dell'uomo sono intangibili, inscindibili e immediatamente validi; lo Stato s’impegna a riconoscerli e garantirli all'interno della legge e a vincolarne la legislazione, il potere esecutivo e giudiziario.

 

Art. 3


La Res Publica assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
La Res Publica riconosce la Religione Cattolica come religione identitaria della nazione, ma pone tutte le religioni eguali davanti alla legge.
Tutte le confessioni religiose hanno diritto ad organizzarsi secondo propri statuti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico della nazione, applicando il concetto di libera Chiesa in libero Stato.
I rapporti tra Stato e organizzazioni religiose sono regolati da concordati.

 

Art. 4


La Res Publica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società e al raggiungimento della felicità e della realizzazione personale riconoscendo in ciò un importante mezzo di riconoscimento meritocratico.

 

Art. 5


La sovranità nazionale appartiene al popolo, che ne affida l'amministrazione ai rappresentanti che ritiene meritevoli.
Lo Stato s’impegna a difendere la propria sovranità e identità.
Esso si adegua alle norme del diritto internazionale, tutelando lo straniero che si trova nelle sue sedi e garantendogli il diritto d'asilo secondo le norme e condizioni poste dalla legge.

 

Art. 6


Pur rivendicando una terra in quelle che in ogni tempo appartennero al popolo Romano, la Res Publica riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli e promuove autonomie locali negli stati che dipendono da essa.

 

Art. 7

 

La Res Publica, pur tutelando i propri cittadini, non prende atto delle azioni da loro compiute se esse non sono legate alla stessa micronazione e imputabili ad essa, se non cagionate per esplicita e palese richiesta, sotto delega del governo legittimamente riconosciuto, come unica compagine statale e non come azione di singoli individui.

 

Art. 8


La Res Publica considera la guerra uno strumento ultimo da utilizzare per difendere la propria sovranità, integrità e rivendicazioni legittime.
In ogni caso la ripudia come mezzo di oppressione e favorisce la stipulazione di trattati internazionali che garantiscano una pace tra popoli.

 

Art. 9


La Res Publica tutela e promuove il merito, la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il paesaggio e il patrimonio storico, culturale e artistico della Nazione, promuovendo quelle attività che innalzino la cultura del popolo e il suo primato intellettuale.

 

Art. 10


L'emblema nazionale è la Bandiera Quirita, con Aquila imperiale bicipite bicolore. Nella parte rivolta ad Occidente l'Aquila è argenta in campo scarlatto, mentre ad Oriente è dorata in campo nero.
Essa afferra tra gli artigli i fulmini, simboli della potenza dell'Impero; è circondata da una corona dall'alloro che parte dal basso attorno alle scritte su due livelli R.P. e SPQR; ha come appoggi ai lati i due fasci simboli del potere consolare.
L'inno nazionale è la [non ancora dichiarato]
Il motto della Res Publica è "Senatus PopolusQue Romanus".
Le lingue ufficiali il Latino e l'Italiano, ma la Res Publica tutela le minoranze linguistiche.
II suo principio è: Res Publica.


III

 

LIBERTA', DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

 

I. Sulle Libertà

 

Art. 11


Non è permesso a nessuno violare in qualsiasi modo le libertà fondamentali del cittadino, che è tuttavia tenuto a non abusarne in conformità al costume e alla morale corrente.
La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.
Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda, né può essere impedito su ciò che essa non vieta, né può essere comandato di infrangere ciò che essa stabilisce.

 

Art. 12


La libertà personale è inviolabile.
Ognuno ha diritto alla vita, all’incolumità fisica e al rispetto della stessa nella sua piena dignità.
Tale libertà non può essere modificata né nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

 

Art. 13


I cittadini hanno la massima libertà a spostarsi nel territorio nazionale, ad uscirne e rientrarne, e tale libertà non può essere modificata se non per legge e nella forma che essa prescrive.
Il domicilio è diritto inviolabile e il cittadino dispone in modo esclusivo delle proprie sedi in conformità a ciò che comandano le leggi, al contesto sociale e alle sue necessità.

 

Art. 14


La libertà di pensiero e di espressione per mezzo di parola, scrittura e ogni altro mezzo di diffusione sono sempre garantite.
Nessuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi, pensieri, fuorché nei casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto o pubblicato.
La censura per la Stampa è abolita e vietata; si può tuttavia procedere a sequestro dopo la pubblicazione nei casi previsti dalla legge.
Sono vietate pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e la legge dispone preventivamente in materia.

 

Art. 15


La libertà di culto è sempre garantita e regolata tramite concordati.
Ogni professione religiosa ha la libertà di fare proselitismo, di eseguire i propri riti, fare volantinaggio, purché non vadano contro il costume.

 

Art. 16


Ogni cittadino dispone della libertà di poter tenere corrispondenze con secondi a proprio discernimento ed ha la libertà di tenerne segreti i contenuti.
I casi nei quali tale libertà sia parzialmente violata sono stabili dalla legge e non possono tuttavia toccare la sfera personale dell'individuo e non avere altri fini se non quelli informativi e giudiziari di pubblica utilità.

Art. 17



Ogni cittadino ha la libertà di riunirsi in luoghi pubblici e/o privati; nel caso tale assembramento abbia vaste dimensioni numeriche, è necessario avvertire le pubbliche autorità.

 

II. Sui diritti

 

Art. 18


Tutti i cittadini hanno diritto a pari dignità sociale e sono pertanto eguali davanti alla legge.
La legge garantisce loro pieno ed esclusivo diritto alla vita, che è rispettata, tutelata e garantita dal legislatore sin dal concepimento.

 

Art. 19


Ogni persona ha diritto a divenire cittadino Romano per scelta propria e personale, secondo le modalità previste dalla legge.
I figli di cittadini romani acquisiscono automaticamente la cittadinanza.
La legge predispone i casi particolari in cui si perde la cittadinanza ma non si può perderla a causa di motivazioni politiche e/o discriminatorie, facendo pieno riferimento a ciò che recitano i titoli II e III della Costituzione.

 

Art. 20


Ogni cittadino ha diritto a formare una famiglia, che costituisce il pilastro della società.
La potestà familiare va ad entrambi i genitori.
È garantita, tutelata ed agevolata la maternità come diritto intoccabile della madre.
Lo Stato s’impegna, nei limiti che le circostanze permettono, ad aiutare quelle famiglie che si trovino in difficoltà economiche, sociali ed in precaria salute, al fine di garantire loro la piena dignità della vita umana.

 

Art. 21


Ogni cittadino ha diritto all'istruzione e ad essere istruito e lo Stato offre i servizi e i mezzi per la scolarizzazione della cittadinanza.
Sono parificate scuole pubbliche e private, purché le seconde abbiano programmi compatibili con quelli statali.
Sono agevolati i cittadini più meritevoli e bisognosi.
È garantito il diritto a tutti i cittadini di avere un’adeguata formazione culturale.

 

Art. 22


Ogni cittadino ha diritto a lavorare ed ottenere compensi in cambio di prestazioni personali di natura reale o pecuniaria.
I lavoratori hanno diritto ad una giusta retribuzione e ad orari di lavoro ragionevoli.
I lavoratori sono tutelati da organizzazioni libere ed autonome degli stessi, che hanno diritto a partecipare alla gestione dell'azienda.
Sono tutelati le donne, i minori e i portatori di handicap con leggi specifiche.

 

Art. 23


L'iniziativa economica privata è libera ed incentivata.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Lo sfruttamento del suolo deve essere fatto in modo razionale ed equo senza comprometterne la disponibilità alle successioni future.
È riconosciuta la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

 

Art. 24


La proprietà può essere pubblica o privata.
I beni economici pubblici sono patrimonio della Nazione e sono suddivisi tra proprietà dello stato, degli enti e comunitarie; sono regolamentate da appositi codici di leggi.
La proprietà privata è inviolabile e il proprietario ne può liberamente disporre a suo discernimento, ma in pieno accordo con l'interesse collettivo legittimo ed al contesto sociale e culturale.
È possibile l'espropriazione, sottoposta ad equa compensazione, di taluni beni privati a favore del pubblico se n’è dimostrata la necessità per l'interesse collettivo. Lo Stato si riserva la possibilità di gestire e di trasferirne così i beni, le imprese o i gruppi d’imprese che riguardano settori nevralgici dell'economia.

 

Art. 25


Tutti i cittadini e le categorie di lavoratori hanno diritto di organizzarsi in organizzazioni indipendenti, libere ed autonome.

 

Art. 26


Tutti i cittadini hanno diritto di esprimersi nel voto al compimento del quattordicesimo anno di età. Non si può in nessun modo imporre l'interdizione all’esercizio del voto per motivi di natura politica e/o discriminatoria.
La legge dispone i casi in cui l'interdizione stessa avviene.

 

Art. 27


Ogni cittadino ha diritto di esprimere liberamente la propria fede politica, presentare petizioni popolari e di parlare all'assemblea popolare e ai concili della plebe.

 

Art. 28


Ogni cittadino ha diritto di organizzarsi in formazioni politiche e di partecipare alla vita politica del paese, secondo ciò che la legge dispone.
Non è possibile vietare la costituzione di organizzazioni politiche deliberando normative che violino i principi qui espressi, salvo che queste si propongano il sovvertimento delle basi costituzionali della Res Publica.

 

Art. 29


Tutti cittadini hanno diritto a pari opportunità e pari condizioni di trattamento.
Ogni tipo di scelta non può che basarsi su motivi prettamente meritocratici e mai essere di natura discriminatoria.

 

III. Sui Doveri

 

Art. 30


Ogni cittadino ha il dovere di prestare fedeltà alla Patria.

 

Art. 31

 

Ogni cittadino ha il dovere di servire e difendere la Patria, attraverso un servizio di natura civile e/o militare. La legge dispone sul servizio di leva nelle forze armate della Res Publica.

 

Art. 32


I cittadini hanno il dovere di osservare la potestà parentale, responsabilmente nei confronti dei figli loro affidati e garantendo loro una dovuta educazione e preparazione alla vita sociale, economica e politica nella nazione.

 

Art. 33


I funzionari pubblici, nel prendere possesso dei loro pubblici impieghi, hanno il dovere di agire in modo responsabile e confacente alla dignità del ruolo ricoperto.

 

Art. 34


I funzionari pubblici hanno il dovere di prestare giuramento nel nome della Patria, di serbarne fedeltà e di seguirne le leggi.

 

Art. 35


I cittadini hanno l'onere di contribuire allo sviluppo e al progresso morale, civile ed economico della nazione.

IV

 

ORDINAMENTO DELLO STATO

 

I. Le Assemblee Legislative

 

Art. 36


Il potere legislativo è onere delle assemblee del Senato della Res Publica e dell'Assemblea Popolare che esercitano tali incarichi per conto dei Cittadini della Res Publica.
La seduta unica delle due assemblee è detta Concilio della Plebe ed è convocata nei casi e nei modi previsti dalla legge.

 

Art. 37


Sono ammessi all'Assemblea Popolare tutti i cittadini che non fanno parte del Senato, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

 

Art. 38


Il Senato della Res Publica è composto fino ad un massimo di dodici Senatori:
- otto Senatori sono eletti dai cittadini nei modi previsti da apposita legge elettorale;
- quattro Senatori possono essere nominati del Principe del Senato per particolari meriti verso la Res Publica; la loro nomina può essere a vita oppure annuale, ed in ogni caso revocabile dal Principe del Senato salvo diversa disposizione normativa.
Sono eleggibili e nominabili tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

 

Art. 39


Tutto il Senato ha diritto di voto sulle leggi dello Stato.
Solo i Senatori eletti possono votare la fiducia o la sfiducia al Governo.
La Legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l'ufficio di Senatore e la partecipazione all'Assemblea Popolare.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due assemblee.

 

Art. 40


Il mandato legislativo è fissato nella durata di sei mesi, cui può essere concessa per legge una o più proroghe soltanto in caso di guerra o magistratura speciale.
Le elezioni del Senato devono svolgersi entro sessanta giorni dalla fine del mandato precedente.
La prima riunione del Senato e dell'Assemblea Popolare ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.

 

Art. 41


L'Assemblea Popolare è presieduta dal Tribuno della Plebe. Questi è eletto semestralmente, ed è di diritto membro del Consiglio dei Ministri.
I Concili della Plebe sono presieduti dai Consoli.
Il Senato è presieduto dal Principe del Senato.
Ciascun’assemblea adotta il proprio regolamento procedurale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le sedute del Senato sono aperte ai Senatori, ai Consoli, ai Ministri, al Principe del Senato e al Tribuno della Plebe eletto.
Le deliberazioni di ciascun’assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo differenti prescrizioni stabilite dalla Costituzione.

 

Art. 42


Ogni membro delle assemblee legislative rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Senza autorizzazione del Senato, nessun Senatore può essere privato della libertà personale, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

 

Art. 43


L'iniziativa di legge è prerogativa di entrambe le assemblee.
Il Senato, nelle persone dei soli Senatori eletti, è il primo detentore del diritto a legiferare per lo Stato, per proposta dei Senatori o per Petizione Popolare posta in Assemblea Popolare e segnalata in Senato dal Tribuno della Plebe.
L'Assemblea Popolare è un mezzo di consultazione del popolo per il Tribuno della Plebe, affiancato dai Tribuni onorari, cariche occupate dai padri della patria.
L'Assemblea Popolare propone Referendum, elegge a maggioranza assoluta il Tribuno della Plebe, propone petizioni popolari e può denunciare problemi di qualsiasi natura.

 

Art. 44


Ogni disegno di legge deve essere presentato al Senato affinché i Senatori possano prenderne visione e discuterne. Al termine del dibattito il Tribuno della Plebe esprime il suo giudizio e può invocare un Plebiscito che gli conferisca il potere di veto.
Dopo la discussione, se il Tribuno della Plebe non ha imposto il proprio veto, il disegno di legge è sottoposto al Consulto da parte del Senato.
Il Principe del Senato, entro una settimana dall'approvazione del medesimo, chiede il parere al Pretore sulla sua validità; in seguito potrà controfirmarla o respingerla per un massimo di due volte. Alla terza il Senato procede a Consulto Ultimo. In caso di esito favorevole del Consulto Ultimo il Principe è costretto a firmare la legge.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio di Presidenza del Senato ed entrano in vigore tre giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un diverso termine.

 

Art. 45


Il Plebiscito è il mezzo con il quale il Tribuno della Plebe chiede il parere su un determinato provvedimento ai cittadini non ammessi al Senato e che gli può conferire il potere di veto sullo stesso provvedimento. Con la stessa procedura può chiedere le dimissioni dei ministri che reputa inefficienti.
Il Consulto è il voto che sancisce l'approvazione del disegno di legge, se si esprime ad esso favorevole la maggioranza assoluta dei Senatori, cioè la metà più uno degli aventi diritto.
Il Consulto Ultimo è il voto espresso a maggioranza qualifica dei Senatori, cioè dai due terzi del Senato, su questioni riguardanti: la fiducia al governo, decisioni di grave importanza, modifiche alla costituzione, votazione su una legge respinta per già due volte dal Principe del Senato.

 

Art. 46


E' indetto Referendum Popolare su richiesta dell'Assemblea Popolare mediante il Tribuno della Plebe o cinque Senatori della Res Publica.
Il Referendum può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
Non è ammesso il referendum per leggi di amnistia o d’indulto e per la ratifica di trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina i modi di attuazione del referendum.

 

Art. 47


L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Negli altri casi il Governo non può, senza delega delle assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, se non sotto magistratura straordinaria.

 

Art. 48


Il Senato autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Il Senato delibera per legge l'adozione di Magistrature Straordinarie e conferisce agli aventi diritto i poteri che esse comportano secondo i modi espressi dalle leggi, altresì delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
L'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a Consulto Ultimo dei membri del Senato, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi in seguito alla presentazione del disegno di legge.

 

II. Il Principe del Senato

 

Art. 49


Il Principe del Senato è il Capo dello Stato. Egli rappresenta l'unità della nazione, è il garante della Costituzione e assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

 

Art. 50


La carica del Principe del Senato è annuale. Egli è eletto in seno al senato mediante consulto. Al terzo scrutinio è eletto mediante consulto ultimo.
In caso di vacanza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate ad interim da uno dei consoli secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri.
Quando l'inadempienza sia dichiarata definitiva e cagionata da impedimento permanente, morte o dimissioni, i Consoli indicono elezioni entro quindici giorni.
È eleggibile solo un Cittadino che sia stato almeno una volta console.

 

Art. 51


Il Principe del Senato, figura istituzionale dello stato, ha le seguenti inalienabili prerogative:
- ha il comando strategico delle forze armate;
- in caso di guerra presiede lo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale, coadiuvato dai Consoli secondo la legge;
- presiede il Senato, votando per primo alle votazioni;
- vaglia i documenti del Senato e presiede l'Ufficio di Presidenza del Senato.
- ratifica o meno le nomine dei dicasteri da parte dei Consoli;
- controfirma la nomina del governo;
- emana editti della durata di quindici giorni e regolamentati, come previsto dalla legge;
- ha diritto di veto sui Decreti Legge e sui Decreti Legislativi;
- nomina i Senatori a vita o annuali, sotto consiglio dei Tribuni della Plebe, o del Senato, o dei Comizi Curati o secondo motu proprio; le nomine debbono tener conto dei limiti numerici previsti dalla legge; gode altresì del potere di revoca di tali nomine;
- può messaggi alle Assemblee Legislative;
- può sciogliere il Senato o dichiarare decaduto il Governo, solo dopo aver sentito il parere dei Consoli e del Tribuno della Plebe e aver constatato una reale impossibilità di governare.
- controfirma, avendo la possibilità di approvare o meno, i Disegni di Legge approvati in seno al Senato.

 

Art. 52


Il Principe del Senato non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione o per violazione delle Leggi della Res Publica.

 

Art. 53


Il Principe del Senato, prima di assumere le sue funzioni, presta in seno al Senato il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere".

 

III. L'esecutivo

 

Art. 54


I Consoli, in numero di due, sono i capi del governo, composto dai ministri da loro nominati. Il Governo e il Tribuno della Plebe costituiscono il Consiglio dei Ministri.
I Consoli rappresentano l'indirizzo generale della politica del Senato e del Popolo di Roma e sono responsabili individualmente per i loro dicasteri e collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.
Essi sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato secondo ciò che la legge prescrive.

 

Art. 55


La cittadinanza, riunita in Assemblea, elegge il primo Console il quale, una volta insediato, nomina il proprio collega, secondo le disposizioni prescritte dalla legge.
Il Principe del Senato controfirma la nomina del Console eletto.
Entro tre giorni deve essere convocato un Consiglio dei Ministri per insediare il Governo eletto.
Una volta insediati, i Consoli rendono pubblico un patto per decidere con quale criterio, di alternanza o competenza, saranno alla guida dei dicasteri loro affidati.
Il mandato consolare è fissato, dopo l'insediamento del primo Consiglio dei Ministri, per la durata di un semestre.
I Consoli presiedono e guidano la politica del Consiglio dei Ministri dirigendo così l'esecutivo, occupandosi di amministrazione civile e militare.
Essi, inoltre, fanno di diritto parte allo Stato Maggiore della Repubblica per la Difesa Nazionale e detengono il Comando Tattico delle forze armate.

 

Art. 56


I Consoli nominano e revocano, secondo le necessità di governo e previo reciproco consulto, i titolari dei ministeri.
Tutti i Ministri sono subordinati all'autorità dei Consoli.
Sono istituiti i seguenti dicasteri: Censura, Pretura, Edilità Curale, Edilità Plebea e Questura. Essi sono intoccabili per legge, che diversamente regola l'aggiunta o riduzione di eventuali altri dicasteri.
La Censura si occupa della cultura, del costume, della gestione gli apparati di ricerca e studio, e controlla l'incompatibilità dell'esercizio di qualsiasi carica o di proposta di disegno di legge secondo ciò che la legge e sopratutto la costituzione prescrive.
La Pretura si occupa della giustizia, della sua amministrazione e dei suoi apparati. Essa risolve, avvalendosi della magistratura, le controversie tra la Res Publica e i suoi cittadini, tra i cittadini stessi, e tra cittadini ed elementi stranieri.
La Questura ha i primari compiti di presiedere il CNAI, gestire l'Albo degli Enti Pubblici e Privati, organizzare i Consigli dei Ministri e il dovere di vigilare, organizzare e gestire le attività interne della Nazione, controllando che tutte le procedure burocratiche avvengano come stabilite dalla Legislazione vigente.
L'Edilità Curule si occupa della gestione dell'immagine della Nazione: gestisce dunque ogni settore amministrativo ad essa collegato. Inoltre è sua competenza tutto il settore informatico.
All'Edilità Plebea è affidata la responsabilità dell’informazione e della propaganda: supervisiona il sistema d'informazione rispondendo da garante secondo i criteri stabili dalla legge; ha il compito di pubblicizzare la micronazione nel mondo, al fine di allargarne la base cittadina e farne crescere l'importanza.

 

Art. 57


I Consoli, alternandosi, presiedono trimestralmente il Consiglio dei Ministri.
Il Dicastero degli Esteri e quello della Difesa sono direttamente delegati ai Consoli che ne decidono l'attribuzione all’uno o all'altro mediante un patto all'inizio della legislatura.
Il Dicastero Esteri ha il compito di intrattenere relazioni con nazioni seconde che avranno interesse a instaurare relazioni con la Res Pubblica S.P.Q.R., stringere patti e nominare eventuali delegati o ambasciatori presso ambasciate estere.
Il Dicastero della Difesa ha il compito di sorvegliare minuziosamente ogni mansione e attività statale e della nazione in generale al fine di garantirne la sicurezza; eventualmente il Dicastero può condurre le operazioni difensive e offensive in stato di guerra.

 

Art. 58


Il Governo può far uso degli strumenti legislativi previsti dalla legge secondo i modi stabiliti:
- nelle persone dei Consoli o dei Ministri per i propri campi di competenza, può presentare Disegni di legge in Senato;
- può emanare Decreti e Decreti Legge;
- può emanare una normativa in forza di legge attraverso la votazione di una legge delega del Senato;
- i Ministri possono emanare Decreti Ministeriali.

 

Art. 59


Il Governo, una volta insediato, deve chiedere la fiducia al Senato entro una settimana dalla conclusione delle elezioni.

 

Art. 60


I Consoli possono essere sfiduciati da un voto a maggioranza qualificata dal Popolo riunito in Concilio della Plebe. I Ministri invece mediante consulto ultimo del Senato.

Art. 61



I Consoli e i ministri prestano in seno al Senato e nel nome del Principe del Senato, in qualità di garante, il seguente giuramento: "Io giuro, davanti a tutto il Senato e al Popolo Romano, di osservarne fedelmente la Costituzione , tutte le romane leggi e le sue volontà cercando di adempiere al meglio nell’esercizio del mio dovere".

 

Art. 62


Il CNAI, Consiglio Nazionale Attività Interne, è un organo ausiliario del governo composto da esperti e rappresentanti delle categorie delle attività produttive che ha compito consultivo nei confronti del governo, ma non vincolante. Funge da intermediario con i rappresentanti del lavoro e indica al governo i possibili gestori di enti pubblici.

 

IV. La Magistratura Giudiziaria

 

Art. 63


La legge è uguale per tutti, dinanzi ad essa ogni cittadino della Res Publica è giudicato e garantito.
Tutti i cittadini hanno diritto ad un procedimento penale, che deve avvenire:
- in condizioni di parità
- secondo garanzia d’incolumità fisica e mentale
- davanti ad un organo giudicante di suoi pari, terzo e imparziale.

 

Art. 64


La giustizia si costituisce in organo autonomo nella Magistratura Giudiziaria.
Responsabile della sorveglianza della Magistratura Giudiziaria e dei rapporti delle altre istituzioni con la stessa è il Pretore, che si occupa del buon funzionamento dell'apparato civile e burocratico.
Alla Magistratura Giudiziaria, col titolo di Magistrati, appartengono i Giudici della Corte di Giustizia, il Tribuno della Plebe e l'Avvocato dello Stato.
I Magistrati rendono conto del loro operato solo di fronte alla legge e sono tutelati da essa nello svolgimento delle azioni giudiziarie.
Tale tutela si estende a chiunque collabori con la giustizia.
Ogni Magistrato ha l'obbligo dell'ascolto, cioè dell'esaminare attentamente ogni imputato reo di colpe evidenti e non, rimembrando che la Res Publica si basa su principi di uguaglianza.
Ogni cittadino coinvolto in attività giudiziarie non può parimenti continuare nelle sue eventuali funzioni in tali attività durante il procedimento che lo vedesse chiamate in causa quale reo accusato.

 

Art. 65


I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
Sono perennemente presieduti dai Consoli.

 

Art. 66


La Corte di Giustizia si occupa di garantire la Costituzione, valutare la validità delle leggi ed è organo giudicante di primo grado nei pubblici processi.
Essa è costituita da quattro Giudici eletti semestralmente: con l'elezione essi rinunciano agli eventuali incarichi esecutivi o legislativi in nome dell'autonomia del loro operato.
La Corte di Giustizia è normalmente presieduta dal Principe del Senato, che garantisce il buono svolgimento dei processi e ne coordina le attività. La presidenza, nei casi di accusa del Principe del Senato o di sua indisponibilità, è affidata temporaneamente al Giudice più anziano.
I Giudici presiedono i pubblici processi e sono scelti in seno alla Corte di Giustizia secondo criteri di correttezza e imparzialità.
Ogni magistrato deve essere consapevole della propria posizione e della propria carica, per cui qualsiasi atto d’incompetenza potrà essere giudicato dal Pretore che a sua discrezione deciderà il da farsi.

 

Art. 67


Lo Stato si costituisce parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso l'Avvocatura dello Stato, i cui membri sono nominati dal Pretore previo assenso dei Consoli.
Ogni cittadino può costituirsi parte attiva nei procedimenti giudiziari attraverso il Tribuno della Plebe. A esso il cittadino, quando è chiamato in giudizio, può affiancare come avvocato difensore se stesso o un professionista. Tale norma si estende anche ad un gruppo costituito da più di un cittadino o a qualunque soggetto costituito da più individui.

 

Art. 68


L'Imputato è posto in processo e sottoposto a giudizio previa denuncia avanzata dal privato cittadino o intentata dallo Stato: per dar luogo al procedimento essa deve corrispondere ad una reale violazione della legislazione.
La legge predispone tre gradi di giudizio prima della dichiarazione definitiva di passato in giudicato:
- processo di primo grado o giudizio: il giudice deve esprimersi sul reato emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo, si prosegue negli altri gradi;
- processo di secondo grado o appello alla corte: sul caso è chiamata ad esprimersi con giudizio a maggioranza assoluta e segreta l'intera Corte di Giustizia, emanando il verdetto con eventuale relativa pena; se una delle due parti non è d'accordo o la corte non è in grado di pronunciarsi coerentemente con la norma, si prosegue negli altri gradi;
- processo di terzo grado o ricorso popolare: per un periodo di tre giorni la cittadinanza tutta è consultata per esprimersi sul verdetto attraverso votazione segreta a maggioranza relativa; in caso di colpevolezza la Corte di Giustizia deve entro tre giorni emanare sentenza ci condanna con relativa pena.
Superato il terzo grado di giudizio, il caso è passato in giudicato ed è inappellabile in modo definitivo.
Salvo il caso in cui emergano nuovi elementi per riaprire il procedimento, si può fare ricorso a un grado superiore di giudizio solo entro quindici giorni dalla pronuncia del verdetto e della relativa condanna.

 

Art. 69


Il verdetto è l'ultimo atto di ogni grado di giudizio ed è obbligatorio. I significati dei verdetti sono i seguenti:
- Innocente, se non è stato riconosciuto il reato all'imputato;
- Colpevole, se è stato riconosciuto il reato all'imputato;
- Rimandato, in mancanza di prove e altri elementi sufficienti, è decisa una nuova data per il processo successivo; solo in secondo grado tale verdetto può comportare il passaggio al terzo grado di giudizio.
Nel caso di più reati è assegnato un verdetto ad ogni singolo capo d'accusa.
I verdetti e le sentenze di condanna devono essere rese pubbliche nel tribunale e previa affissione negli spazi pubblici dedicati alle comunicazioni dello Stato.

 

Art. 70


L'imputato passato in giudicato e condannato in ogni grado di giudizio può presentare domanda di grazia al Principe del Senato.
Con tale atto di clemenza il Principe può condonare la pena ma non assolvere il reo.
La richiesta di grazia è presentabile solo per gravi reati e solo se il reo manifesta sincero pentimento.
La legge ordinaria stabilisce i reati e la misura di condono che può essere concessa.

 

V. Strumenti legislativi della Res Publica

 

Art. 71


La Res Publica riconosce come validi solo gli strumenti legislativi definiti nel presente testo Costituzionale, qui dichiarati e specificati ove ritenuto opportuno.

 

Art. 72


Si definisce Legge un atto normativo con il quale s’intende regolare il comportamento futuro dei cittadini Romani di modo da orientarne la condotta specifica secondo il volere dell'ente normatore, al verificarsi di determinate fattispecie.
L'iniziativa legislativa è caratteristica propria e prima del Senato della Res Publica.
L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo in obbedienza a principi direttivi stabiliti, per un tempo limitato e per oggetti di legge definiti.
Tutte le leggi sono subordinate per validità ed efficacia alla Costituzione.
Tutti gli strumenti legislativi differenti dalla Costituzione sono subordinati, nei modi e nei gradi stabiliti, alle leggi.

 

Art. 73


Il Disegno di Legge è un progetto per l'iniziativa legislativa redatto in articoli che può essere presentato al Senato per la discussione e la votazione da parte di un qualsiasi Senatore, o del Tribuno della Plebe per sottoporre al Senato eventuale petizione popolare, o del Governo nelle persone dei Consoli o dei Ministri per i propri campi di competenza.